America

Lo sapevate che è stato istituito un fondo solidale per i coniugi bisognosi?

20 Gennaio 2017

Il diritto di famiglia ha subito, negli ultimi anni,  notevoli cambiamenti, adeguandosi sempre più alle diverse e complesse realtà attuali.

Innanzitutto la legge n. 132/14 sulla separazione e divorzio (seguita a ruota dalla legge n.55 del 6.05.15 sul divorzio breve) che consiste nella possibilità per i coniugi di potersi separare e divorziare o cambiare le condizioni precedentemente fissate, senza andare in Tribunale, con un notevole risparmio di tempo e denaro, ricorrendo alla negoziazione assistita di un avvocato.

Quando può essere usata la negoziazione assistita?

L’iter procedimentale inizia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

Si procede con la sottoscrizione di una convenzione o con l’invito alla negoziazione assistita all’altro coniuge, secondo quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 4 della legge, al fine di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia.

L’invito, debitamente sottoscritto, deve contenere la previsione di un termine minimo di trenta giorni e massimo di tre mesi, entro il quale concludere o meno l’accordo che conterrà condizioni riguardanti l’affidamento o il mantenimento dei figli, l’assegno di mantenimento per il coniuge o i trasferimenti di tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.

La procedura è applicabile, in seguito alle modifiche subite, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’esito della negoziazione può essere positivo o negativo, ma, qualora avvenga, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

Gli effetti positivi: risparmio economico e rapidità della soluzione, senza l’intervento un giudice estraneo alle parti.

Altra novità normativa, introdotta in materia,  è quella che ha dato  il via libera al fondo di solidarietà per l’ex coniuge in stato di bisogno.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della Giustizia, diventa finalemnte operativo il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno previsto dalla Legge di stabilità 2016.

E’ passato un anno e solo da qualche giorno è effettivo, il fondo, che ha una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Chi può accedervi?
-Il coniuge separato in stato di bisogno, con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto.
L’istanza di accesso al Fondo?
L’istanza – va depositata nella cancelleria del tribunale del luogo ove si ha residenza –  Cosa deve contenere?:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, comma 6, c.c.;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All’istanza, deve essere allegata a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

La procedura?
Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità.
Quando ritiene l’istanza ammissibile, la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia,  presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all’art. 5, commi 2 e 3.
Quando ritiene inammissibile l’istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.
Il fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017. (Ministero della Giustizia, Decreto 15 dicembre 2016 — G.U. 14 gennaio 2017, n. 11)

Sull’argomento, tuttavia,  si sono scatenate diverse polemiche. Difatti l’attuazione pratica del fondo già sollevando critiche.

L’accesso al fondo di fatto è limitato al solo coniuge separato con figli minori o portatori di handicap, con la conseguente esclusione di quello divorziato, spesso più bisognoso di tutela.

Sono poi esclusi dal provvedimento anche i figli maggiorenni non indipendenti, quelli con genitori divorziati o semplicemente ex conviventi. Inoltre è prevista l’erogazione del fondo solo a chi dimostra di trovarsi in “stato di bisogno” e questo apre la strada a due grandi problemi: da un lato l’inevitabile onere da cui saranno gravati i tribunali chiamati a valutare i requisiti per avere accesso al fondo, dall’altro il rischio di frodi che potrebbero verificarsi nei confronti dello stato per ottenere il sussidio ( come già in passato è avvenuto per pensioni di invalidità ed altri tipi di finanziamenti erogati dallo stato).

Ove possibile, bisognerebbe ricorrere ad “un approccio improntato ad un controllo della conflittualità, ad una ricerca di collaborazione tra parti e legali che permetta di valutare tutte le strade possibili al fine di trovare un accordo, in particolare nell’interesse dei figli” così l’avvocato Chiara Masera, iscritta all’elenco degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Milano; o “impegnarsi principalmente al raggiungimento e alla diffusione dello strumento delle negoziazioni assistite”;  come anche sostiene l’ avvocato Rosanna Buonanno, del foro di Napoli, esperta in diritto di famiglia, promotrice insieme ad altri avvocati , dell’iniziativa “Divorzio al Volo,” che proprio in vista della nuova legge n. 132/14, ha iniziato a “canalizzare” le problematiche relative al “pianeta” del diritto di famiglia nell’ottica della semplificazione che ha ispirato il legislatore . L’avvocato Rosanna Buonanno, del foro di Napoli ,  istitutrice dell’associazione “Divorzio al Volo,” che da anni   si occupa proprio di ogni problematica relativa al  “pianeta” del diritto in materia di famiglia e minori.

La  quale, intervista sull’argomento della negoziazione assistita e sul fondo di solidarietà, ha  così ha dichiarato “Devo dire che negli ultimi anni la legislazione in materia di famiglia ha fatto notevoli passi in avanti, adeguandosi sempre più alla società attuale ed alla difficile realtà, anche economica, che oramai caratterizza l’Italia da parecchi anni.

Negli ultimi anni, infatti, sono state promulgate leggi ed adottate direttive anche al fine di consentire alle persone più bisognose, o comunque meno abbienti, di vedere tutelati giuridicamente i propri diritti e i propri interessi.

A tal fine basti pensare alla legge 164/2014 che ha introdotto, per le separazione consensuali e i divorzi congiunti, nonché per le modifiche congiunte delle condizioni di separazione e divorzio, la nuova procedura di negoziazione assistita, la quale non solo consente  alle parti di ottenere la separazione o il divorzio in tempi rapidissimi, senza necessità di attendere i lunghi tempi giudiziari fissati dai Tribunali, ma anche di risparmiare sui costi pubblici.

Le transazioni, infatti, vengono negoziate direttamente tra gli avvocati e le parti stesse, con conseguente esonero dal pagamento del contributo unificato e delle marche da bollo.

A tanto aggiungasi che pure la legislazione italiana prevede la possibilità per le persone meno abbienti di beneficiare dell’assistenza legale gratuitamente, restando i  relativi costi a carico dello Stato ex legge  29 marzo 2001 n. 134 e ss

Da ultimo poi la legge 28 dicembre 2016 all’art. 1 commi 414,415 e 416 ha previsto, sia pure ancora in via sperimentale, un Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno che non sia in grado di mantenere i figli minori e non ha percepito l’assegno di mantenimento dal coniuge che vi era tenuto.

L’ iniziativa “Divorzio al Volo” nasce proprio per cogliere a pieno la finalità della nuova legge , occupandosi , a trecentosessanta gradi, di ogni questione in materia di famiglia ed impegnandosi principalmente al raggiungimento e alla diffusione dello strumento delle “negoziazioni assistite”, rispondendo alle esigenze di semplificazione delle procedure e di abbattimento dei costi, pur assicurando on la massima professionalità e la piena tutela dei diritti delle parti” .

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