Napoli
Conoscere la privacy: se l’APP ti tradisce – selfie e messaggi pericolosi
Con l’ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio correttamente statuito dalla Corte di Appello di Bologna, nel 2014, secondo cui viola il dovere di fedeltà, ex art. 143 c.c., il coniuge che ricerca on line altri partner.
Il principio era già stato enunciato nella sentenza n. 9472/1999.
L’elemento innovativo è rappresentato dalla “ricerca” che è stata ritenuta una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi», tale da provocare l’insorgere della crisi matrimoniale.
Vi è quindi l’equiparazione del classico tradimento fisico con quello virtuale, fatto di aspettative, non di fatti concreti.
Ma i problemi dell’applicazione di tale massima sono notevoli.
Già dal punto di vista culturale, il “tradimento”, che possiamo dire indotto dai social, ha raggiunto ormai dimensioni assolutamente imprevedibili.
Oggi, chi tesse relazioni virtuali (anche spinte), non considera ciò un vero e proprio tradimento, vivendo la relazione on line come una piccola evasione o solo un modo per “raccontarsi” a qualcuno, nuovo.
Sul piano più strettamente giuridico, se il tradimento virtuale può essere equiparato a quello fisico, ci si chiede fino a che punto esso debba spingersi per divenire giuridicamente rilevante.
Prendendo in esempio la rigorosa giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, dovesi distingue tra il “tradimento occasionale” (non meritevole di nullità del matrimonio sacramento) e la “invalidante relazione stabile”.
Non può essere assunta a causa della rottura coniugale, anche la “reale” scappatella, non ritenuta, anche dai tribunali civili, sufficiente a configurare l’addebito della separazione; mentre, per gli stessi tribunali, sembra oggi bastare la scappatella “virtuale”.
Si evidenzia quindi una pericolosa asimmetria giurisprudenziale, dove viene punita più severamente il tradimento virtuale rispetto a quello fisico, con ricadute per la configurazione del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Ma quali sono i i parametri “virtuali” da esibire al giudice come prova da parte del soggetto tradito e in che modo quantificare la perdita della reputazione?
In cosa consisterebbe la platealità e l’ostentazione dell’adulterio? E una volta provati, come quantificarli economicamente?
La certezza, è che internet appare oggi il vero nemico del matrimonio, anche se in definitiva non è altro che un enorme catalizzatore della crisi del rapporto coniugale già esistente.
E’ noto che in circa il 40% delle cause di separazione in Italia, WhatsApp è presente come prova, ma ciò che emerge dal report, è che le App che nascondono più segreti sono quelle insospettabili.
Le app oggi possono scambiare una quantità enorme di informazioni sui posti frequentati, i siti visitati e raccogliere moltissime tracce digitali, svelando attraverso lo smartphone i partner infedeli.
Google Maps e gli altri sistemi di navigazione, infatti se la geolocalizzazione è attiva, vengono registrati in Cronologia tutti gli spostamenti degli ultimi mesi del telefono, inclusi nomi di ristoranti, alberghi e locali pubblici.
Per lo stesso principio anche le App dedicate allo sport possono rivelare informazioni riguardo ai “movimenti” effettuati e dove con la geolocalizzazione,usata per tracciare le performance.
Viber e Telegram sembrano lo strumento più utilizzato in questo momento da chi vuole tenere private le proprie conversazioni, molte di queste applicazioni sono sconosciute al grande pubblico, e consentono di cancellare automaticamente i messaggi dopo pochi minuti.
WhatsApp è in assoluto l’app di messaggistica più utilizzata, e contiene una miniera di informazioni, dall’ ”archivio utilizzo” che rivela con chi si chatta di più, alle “chat archiviate”, che alcuni utilizzano per far scomparire chat compromettenti.
La creazione di profili falsi sui social per poter comunicare con eventuali ammiratori sfuggendo al radar del partner, sembra essere la soluzione più utilizzata. In molti casi il profilo falso è utilizzato per testare l’affidabilità del partner stesso e metterlo alla prova facendo avances ed invitandolo ad un finto incontro.
La gelosia fa commettere veri e propri reati senza neanche saperlo, installando software spia su telefoni altrui.
Anche se di questi giorni una sentenza che fa discutere.
La Corte d’appello dell’Aquila con la sentenza 2060 del 16 dicembre scorso(presidente Buzzelli, relatore Del Bono), ha precisato che le fotografie compromettenti si presterebbero a spiegazioni alternative.
Per i giudici, infatti, se le fotografie non mostrano atteggiamenti intimo e di particolare vicinanza tra le parti non possono provare la relazione extraconiugale.
La causa trae origine dall’appello contro la sentenza del Tribunale di Pescara che non aveva riconosciuto l’addebito della separazione in capo alla moglie, colpevole – secondo il marito – di tradirla con l’uomo con il quale faceva costantemente selfie e fotografie ambigue.
Viene quindi confermata la sentenza di primo grado e si allinea all’orientamento generale in tema di addebito, che riconosce la rilevanza del tradimento nelle cause di separazione solo quando sia effettivamente dimostrato e abbia avuto un ruolo determinante nella crisi coniugale.
E’ ormai abitudine degli utenti dei social network, farsi selfie con chiunque.
Secondo i giudici, non possono di per sé dimostrare un rapporto intimo con la persona con la quale vengono scattati. Né rappresentano un’offesa alla dignità dell’altro coniuge.
Rappresenta invece una condotta che lede pubblicamente la dignità e la reputazione del coniuge (sentenza 2643 del Tribunale di Torre Annunziata del 24 ottobre 2016) e può dar luogo a un illecito civile quando si cambia il proprio status su Facebook da “sposato” a “separato” quando la causa è ancora in corso.
In base all’articolo 2059 del Codice civile, il dovere di fedeltà che deriva dal matrimonio può essere risarcito per danni non patrimoniali, se la sofferenza creata al coniuge tradito incida sulla salute o sulla sua dignità personale.
Ma negli ultimi tempi, le indicazioni giurisprudenziali, (“il fallimento di una relazione è evento che può considerarsi normale in quanto assai frequente nel verificarsi” e che nessun rapporto «neppure quello coniugale può dirsi indissolubile» Tribunale di Pavia, sentenza 1160 del 2 luglio 2019), hanno fatto si che fotografie o commenti espliciti pubblicati su Facebook danno luogo al risarcimento del danno in capo al coniuge tradito se la sofferenza causata non viene provata.
Sentenza n. 2060/2019 pubbl. il 16/12/2019 trib. L’Aquila
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