Governo
San Siro Addio
E con questo anche l’ultimo scoglio sta per essere rimosso.
Dobbiamo ringraziare ancora Matteo Renzi che ha presentato un emendamento nel decreto semplificazioni iche sta per essere approvato alla Camera dei Deputati.
Fra pochi giorni sarà rimosso anche l’ultimo baluardo in difesa degli stadi italiani, San Siro e L’Artemio Franchi di Firenze, opera di Pier Luigi Nervi, in prima linea.
E la cosa più grave è che questo non è che l’ennesimo attacco al nostro patrimonio architettonico che si somma ad altre iniziative parlamentari rivolte alla modifica del codice dell’attuale Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( Dl 42 del 2004)
Un articolo, (che vi riporto qui in calce), inserito nel disegno di legge “recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che mette fuori gioco tutte le ragioni che potevano difendere San Siro dall’aggressione delle società immobiliari che si nascondono dietro Inter e Milan.
Con un incipit che ha dell’ironico, “al fine di contenere il consumo di suolo” si stabilisce che, fatte salvi “dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria” qualsiasi stadio potrà essere demolito.
Una norma che per i fondi immobiliari stranieri, che hanno messo le mani su un pezzo della nostra città, è manna dal cielo.
Potranno demolire il vecchio Meazza e tenerne forse qualche moncone, o ancora peggio, come nei loro onirici rendering, un pezzo di gradinata e poi procedere alla realizzazione delle migliaia di mq di residenze, uffici e servizi che niente hanno a che fare con lo stadio ma che ne sono il sostanzioso contorno speculativo.
E a poco varrà il ricorso gerarchico, presentato al Mibact dai Verdi- Europa Verde di Milano per l’apposizione di un vincolo sullo stadio Meazza, o quello già parzialmente accolto dell’associazione Gruppo Verde San Siro o quelli presentati da altri comitati di cittadini.
A nulla serviranno la voce della collettività o il giudizio delle Soprintendenze superati da un colpo di spugna di poche righe inserito e nascosto in un testo di cinquecento pagine.
Nessuna protezione, in futuro, per gli stadi e altri impianti sportivi che in molti casi sono splendidi esempi del patrimonio storico e culturale italiano.
Pensate al Foro Italico, all’Arena di milano, all’ippodromo Tor di Valle e così via.
Ma soprattutto un precedente che aprirà la strada alla demolizione di tutto quanto non garantirà “ la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto” rispetto alla quale “ l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva”.
Un precedente che, con la scusa della sostenibilità economica-finanziaria, temiamo che sarà applicato in futuro anche ad altri contesti, rappresentando quello degli impianti sportivi un pericolosissimo precedente.
Un’operazione, una deriva, un progetto in corso che dimostrano, una volta di più, la distanza tra la narrazione politica che sbandiera la necessità di difendere i nostri beni culturali e ambientali, i nostri beni comuni, la nostra ricchezza collettiva mentre li svende quotidianamente al miglior offerente.
Non c’è più tempo e non c’è più possibilità di mediazione con chi, quotidianamente, sta alienando e distruggendo i beni comuni per liberare spazio a un’edilizia inutile perchè in gran parte finanziarizzata e invenduta.
Non solo lo spreco di suolo libero ma addirittura la demolizione dell’esistente in una voracità ormai inarrestabile con la chimera fallace che lo sviluppo del paese passi attraverso lo sviluppo immobiliare.
Gli errori del passato non servono purtoppo a evitare i disastri del futuro.
Estratto dal Disegno di legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
« Art. 55-bis. – (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi)– 1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza
prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento” ».
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