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L’incredibile storia dei mutui, che aumentano in caso di estinzione in anticipo
Non sempre gli istituti di credito o le finanziarie, rispettano i doveri di trasparenza e di informativa precontrattuale e contrattuale, nel rapporto con il risparmiatore, che viene spesso indotto ad assumersi degli obblighi, invero inesistenti. Si fa, in particolare, riferimento, alle spese che vengono sostenute per ottenere l’erogazione del credito ( prestito, mutuo, cessione del quinto dello stipendio o della pensione).
Difatti, la moltitudine dei contratti di finanziamento, sono redatti in modo tale da rendere poco chiara la qualificazione dei costi o spese, non ripetibili, rispetto a quelli che sono suscettibili di una restituzione parziale, in caso di estinzione anticipata.
Chi riesce, sia pure in questo periodo di crisi, ad estinguere anticipatamente il proprio finanziamento, anche con un nuovo prestito piu’ conveniente del primo, potrebbe ritrovarsi l’imposizione di una polizza collegata al mutuo che resti in vigore, anche dopo l’estinzione dello stesso.
Ebbene questa clausola è nulla.
Invero le somme versate a titolo di commissioni bancarie e finanziarie o a copertura di un premio assicurativo, devono essere rimborsate al cliente, in misura proporzionale e parziale al periodo non goduto.
Ovvero, in caso di pagamento anticipato del prestito, l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, riconosce al consumatore, la possibilità di ottenere una riduzione del costo complessivo del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Va detto che le spese del credito, vanno distinte in attuali ed eventuali, le prime sono, temporalmente collocabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (e sono note come commissioni c.d. up front); le seconde, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono note come commissioni c.d. recurring ).
Per cui in base a quanto indicato nella normativa , il cliente ha diritto al rimborso solo di queste ultime, in misura proporzionale alla durata residua ovvero alle rate residue finanziamento di cui si tratta.
IL CASO : Decisioni dell’A.B.F. Roma, 17.2.2012, n. 491 e A.B.F. Roma, 22.1.2013, n. 449, entrambe infra, sez. III.
Nel 2008 un cliente stipulava con la banca, un contratto di finanziamento, contro cessione del quinto dello stipendio, con il quale si prevedevano somme aggiuntive, come dovute espressamente a titolo di commissioni finanziarie, di commissioni accessorie, nonché a titolo di costi assicurativi.
In conseguenza del rimborso anticipato di entrambi i prestiti da parte cliente, la banca provvedeva a restituire pro quota le commissioni non maturate, con esclusione tuttavia delle commissioni accessorie e dei premi assicurativi che lo stesso aveva anticipatamente corrisposto.
Il consumatore decideva quindi di rivolgersi all’A.B.F. per ottenere il rimborso pro quota di tutti i costi accessori non maturati alla data di estinzione dei due rapporti di mutuo A fondamento della propria pretesa, in particolare, il ricorrente evidenziava la mancata conformità ai requisiti di trasparenza bancaria dei contratti sottoscritti, là dove questi rendevano impossibile per il cliente l’individuazione degli oneri che gli dovevano essere restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
La mancanza di chiarezza e trasparenza delle clausole relative alle commissioni accessorie, avrebbero impedito l’individuazione delle commissioni c.d. up front, ciò comportando la qualificazione delle stesse quali commissioni recurring. Per cui il consumatore chiedeva altresì la restituzione pro quota dei premi assicurativi non goduti.
La banca si difendeva, sostenendo da un lato che la mancata distinzione tra le cennate commissioni non sarebbe stata rilevante e dall’altro, che la quota non maturata dei premi assicurativi avrebbe dovuto essere restituita dalla compagnia assicuratrice.
La decisione dell’Arbitro romano, affronta segnatamente la questione dei criteri di rimborso delle commissioni accessorie e del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
DISAMINA:
In sostanza ci sono oneri che il consumatore, paga in anticipo al momento della sottoscrizione del contratto, che non sono espressamente collegati a prestazioni che si esauriscono al momento della stipula, ma riferite al meccanismo progressivo.
Secondo i collegi dell’ABF (Arbitro Bancario e Finanziario), organo per la risoluzione alternativa delle contese tra clienti ed istituti bancari, in caso di estinzione anticipata di mutuo o di qualsivoglia credito finanziario, la polizza collegata al finanziamento viene a decadere unitamente agli oneri bancari e finanziari versati anticipatamente, rimborsabili questi ultimi in maniera proporzionale alla quota mutuo relativa al periodo non fruito. La questione coinvolge in primo luogo la trasparenza ed il rigore contrattuale al momento della sottoscrizione: è proprio in questa fase che il contratto risulta spesso poco “limpido” nella distinzione tra spese di up-front (commissioni uniche quindi non ripetibili da corrispondere al momento dell’apertura del credito) e spese di recurring (soggette ad una maturazione progressiva quindi rimborsabili obbligatoriamente con l’estinzione anticipata del finanziamento, A.B.F. Roma, 17.2.2012, n. 491 e A.B.F. Roma, 22.1.2013, n. 449, entrambe infra, sez. III).
Conseguenze:
Per quanto concerne la polizza, detta tecnicamente credit protection insurance e stipulata in virtù del rischio del credito ( rappresentato da malattie, invalidità permanenti, morte e quant’ altro possa rendere in creditore incapace di assolvere al pagamento degli importi finanziati), bisogna precisare che la nullità della clausola dopo l’estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento riguarda solo la clausola e non l’intero contratto perché, determinando a carico del contraente un considerevole squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto , violerebbe la buona fede. Ne consegue che il premio di copertura assicurativa riscosso sul periodo non goduto del finanziamento sia da considerarsi indebito, quindi da restituire.
L’erroneità di tale diffusissima consuetudine, di non ridurre il costo del credito al momento dell’adempimento anticipato, è stata quindi segnalata dalla Banca d’Italia, attraverso due Comunicazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio (Comunicazione 10 novembre 2009, avente ad oggetto «Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori» e Comunicazione 7 aprile 2011, avente ad oggetto «Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate »).
Va da sé che il successivo sorgere del notevole contenzioso, ha indotto quindi la Banca d’Italia, in attuazione del provvedimento 29.7.2009 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ad esortare gli intermediari finanziari «quanto meno con riferimento ai contratti in essere, a ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo», opportunamente differenziandole dagli oneri non ripetibili, in quanto remunerativi di servizi già interamente prestati.
In corrispondenza con le indicazioni della Banca d’Italia, la giurisprudenza arbitrale costante tende ad escludere che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie e di intermediazione, non chiaramente individuabili come up front, siano a carico del cliente, e a ritenere, di conseguenza, che tali commissioni debbano essere rimborsate in via proporzionale rispetto alla vita residua del contratto (A.B.F. Napoli, 18.4.2013, n. 2023; A.B.F. Milano, 26.7.2013, n. 4069; A.B.F. Napoli, 14.11.2012, n. 3809; A.B.F. Roma, 9.7.2010, n. 707, tutte infra, sez. III).
Quali sono i requisiti, affinché una clausola contrattuale avente ad oggetto i costi del credito possa ritenersi, non rimborsabile ?
La risposta, la si evince dalla decisione arbitrale del Collegio romano (sopra citata), secondo cui una commissione o una spesa è qualificabile up front, e pertanto non dovrà essere rimborsata al cliente, quando la prestazione cui si riferisce è individuata in modo chiaro e comprensibile, non essendo sufficiente una elencazione meramente esemplificativa di possibili prestazioni o comportamenti della banca nella fase delle trattative o della formazione del contratto, né la quantificazione cumulativa di un importo dovuto omnicomprensivo (nello stesso senso si era espresso A.B.F. Napoli, 17.12.2012, n. 4304, infra, sez. III).
Secondo l’arbitro romano, infatti, occorre «1) che si tratti di prestazioni o comportamenti adeguatamente documentati, o comunque oggettivamente verificabili; 2) che sia riportato analiticamente l’importo della commissione o della spesa dovuta dal cliente per ciascuna prestazione o ciascun comportamento». In assenza di un riscontro oggettivo circa la natura up front della commissione, quest’ultima dovrà pertanto essere proporzionalmente rimborsata al cliente.
In altre parole, la violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 35, comma 1°, cod. cons., è stata intesa dal Collegio, come presupposto rilevante ai fini dell’applicazione della conseguenza di interpretazione delle clausole nel senso più favorevole al consumatore: regola, questa, che, nel caso specifico, ha indotto il Collegio a qualificare le clausole stesse, nella motivazione della pronuncia in esame, come recurring, sì da riconoscere il relativo rimborso.
La questione trattata, risulta interessante anche ai fini dell’osservanza dei requisiti di forma del contratto, ci si chiede, infatti se, nell’ipotesi di clausola contrattuale non chiara e non conforme a trasparenza, possa ritenersi comunque rispettato l’obbligo delle parti di redazione del contratto per iscritto, ai sensi dell’art. 117 t.u.b., la cui violazione comporta la sanzione della nullità. Non si può trascurare che le norme in materia di trasparenza bancaria , hanno conservato da sempre un criterio vicino al formalismo negoziale: il citato art. 117 t.u.b., per esempio, richiede l’indicazione quanto più possibile analitica dei termini dell’operazione bancaria-finanziaria, non richiedendo semplicemente un qualsiasi documento scritto; peraltro, il comma 6° della norma in esame pone il divieto di rinvio agli usi, consacrando così l’esigenza che sia fornita una documentazione accessibile e completa delle condizioni del rapporto.
Non deve dunque escludersi, la necessità di un esame preliminare anche in punto di validità della clausola contrattuale , non trasparente sotto il profilo formale, che potrebbe comportare la nullità della stessa per violazione dell’art. 117 t.u.b., con conseguente obbligo del finanziatore di restituire integralmente, e non in misura proporzionale, le commissioni oggetto della cennata clausola nulla.
Il rimborso dei premi assicurativi non goduti.
Il diritto del consumatore a una riduzione totale credito, sancito dal citato art. 125 sexies, comma 1°, t.u.b. coinvolge, per espresso richiamo dell’art. 121, comma 2°, t.u.b., anche i premi assicurativi, i quali rientrano pacificamente nella categoria recurring.
In argomenti si ricorda l’accordo tra ABI e ANIA del 22.10.2008, denominato Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento, recepito dall’art. 49 del reg. ISVAP 26.5.2010, n. 35, secondo il quale la parte di premio non maturata deve essere restituita in misura proporzionale rispetto al tempo virtualmente mancante alla scadenza naturale del rapporto.
Nel caso oggetto di analisi dell’ABF romano, la banca asseriva che le somme dovevano essere restituite dalla compagnia assicuratrice che le aveva percepite, e non già dall’intermediario che aveva erogato il finanziamento.
Sta nei fatti che, nel caso di specie (come in realtà succede nella quasi totalità dei casi), la banca aveva aderito ad alcune polizze collettive, mediante le quali proprio la banca stessa risultava parte contraente, per conto della generalità dei propri clienti che vi avrebbero aderito, secondo lo schema tipico di cui all’art. 1891 cod. civ., ovvero della fattispecie dell’assicurazione «per conto»
Per cui i clienti che hanno aderito a tali polizze collettive, si sono obbligati direttamente con la banca finanziatrice (e non nei confronti dell’assicurazione), la quale ha a sua volta aumentato il corrispettivo del prestito in misura corrispondente al premio stesso. Correttamente, pertanto, l’organo giudicante ha riconosciuto la legittimazione passiva in capo all’istituto finanziatore.
Inoltre , va ricordato che tra il contratto assicurativo e il contratto di finanziamento sussiste un collegamento negoziale. I due negozi, in particolare, sono legati tra loro da un rapporto di chiara accessorietà, che condiziona la sussistenza del primo all’esistenza del secondo.
Tuttavia nel caso diverso, i clienti potranno fare richiesta di rimborso direttamente alla compagnia assicurativa.
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