Milano

Abbiamo un problema con la Germania e non è l’Euro

3 Febbraio 2017

Seppellito sotto tonnellate di faldoni che tutto riguardano – dall’immigrazione alla politica monetaria, dall’Euro allo sviluppo delle imprese – c’è un tema ed un contenzioso tra Italia e Germania piuttosto grave. È il contenzioso sul diritto di famiglia,  che contrappone due modelli giuridici diversi.

In questo momento il rapporto vede l’Italia soccombere. Secondo molti giuristi un “vulnus” rispetto alla storia del diritto internazionale e rispetto soprattutto alla cultura del diritto italiano patria di Cesare Beccaria

Insomma la Germania la fa da padrone sul tema della sottrazione dei minori. Una donna o un uomo sposato con un partner tedesco e che viva in Germania, se si separa e tornasse nella sua terra natìa, i figli rischia di non poterli più  vedere. I tedeschi infatti non permettono, grazie ad una giurisprudenza fortemente nazionalista, che persone straniere possano vedere tutelati i loro diritti  e quindi condividere la loro affettività con i propri figli in territorio diverso da quello tedesco. Tanto più se il matrimonio si conclude con un contenzioso tra i partner.

Se sei italiano ti conviene rassegnarti.

Marinella Colombo è una vittima di questo meccanismo distruttivo che mescola responsabilità politiche culturali e giuridiche.  La contesa dei propri figli è diventata un incubo.  Nel suo caso l’ha portata persino a subire l’esercizio di una misura cautelare di 20 mesi (già  scontata per 14 mesi ai domiciliari).

Proprio la sua storia (di cui è  stato pubblicato un libro “Non vi lascerò soli” edito da Rizzoli) è stata oggetto del convegno tenutosi a Milano a Palazzo Marino sulla “sottrazione nazionale e internazionale di minori”.

 

In questo video un pezzo della sua storia che procederemo a raccontarvi nei prossimi giorni

 

Qui invece l’intervento nel convegno del magistrato Fabio Roia che ha posto in essere una lectio magistralis su alcune delle normative che regolano i casi di sottrazione di minori in modo particolare l’art 574 bis Cp

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