Finanza
La fideiussione è totalmente nulla, non ci sono dubbi
La Corte d’Appello di Bari, con la decisione in commento, ha voluto dare continuità all’orientamento dell’ABF di Milano 4.7.19 ( Precedente articolo nullità fidejussioni) e dei seguenti arresti : 21 marzo 2018 (sent. n. 526), del 15 gennaio 2020 (sent. n. 45) e del 4 marzo 2020 (sent. n. 522) – favorevole alla nullità totale del contratto (nello stesso senso, cfr. anche App. Firenze, 18 luglio 2018; App. Roma, 26 luglio 2018; T. Salerno, 23 agosto 2018; T. Fermo, 24 settembre 2018; T. Bolzano, 19 dicembre 2018; T. Belluno, 31 gennaio 2019; T. Pesaro, 21 marzo 2019; T. Siena, 14 maggio 2019; T. Taranto, 8 agosto 2019.
Per il foro di Bari lo “schema di fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata assolva ad una “funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”, funzione che “verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema” (v. par. 36 cit. provv. B.I.). In definitiva, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione “indennitaria” e di garanzia del cd. “effetto solutorio definitivo” sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo così perdere alla banca l’interesse al rilascio della garanzia. D’altronde, se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui le banche, nonostante le prescrizioni emanate dalla Banca d’Italia, abbiano continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni mediante i moduli contrattuali contenenti le clausole nulle.
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Note alla sentenza
Sentenza Corte d’Appello di Bari
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