Finanza
Blocco Pignoramenti Casa Principale fino al 31.12.2020
Fino al 31 dicembre del 2020, in tutto il territorio nazionale, è sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
L’aumento dei contagi da coronavirus, che sta riguardando l’Italia e molti altri Paesi europei, ha reso necessario introdurre misure più restrittive a tutela della salute di tutti.
Il Governo, con DL Ristori https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-Ristori-un-sostegno-veloce-semplice-e-diretto/ , mira a salvaguardare la protezione della salute dei cittadini e quindi il contenimento del virus, che rappresenta, allo stesso tempo, anche la migliore misura per difendere la tenuta economica e sociale complessiva del Paese.
Con gli ultimi provvedimenti è stato chiesto un sacrificio molto importante a settori che sono già stati particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.
Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’art. 4, intitolato “Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa”, dispone:
- la proroga del termine di sospensione delle procedure esecutive previste dall’art. 54-ter (del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile n. 27). In sostanza la proroga della sospensione ha la durata di 63 giorni (dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020).
- L’art. 4 del d.l. n. 137 del 2020 prosegue aggiungendo che “è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In sintesi, vengono vietati i pignoramenti sull’abitazione principale del debitore a pena di inefficacia fino alla data di conversione del decreto-legge, che dovrebbe presumibilmente cadere sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Ristori” e pertanto il 27 dicembre 2020.
Anche se francamente, non credo che spostare solo di un paio di mesi le procedure esecutive, possa poi concretamente aiutare la situazione dei debitori esecutati che in questo momento sono ancor più in difficoltà a riprendersi, viste le misure di limitazione di spostamento previste per ridurre i contagi. Era dunque, forse opportuno, riuscire ad applicare, con anticipo, la riforma della legge 3/12 nella sua nuova formulazione prevista dal codice della crisi e dell’impresa che è stato slittato dal decreto Liquidità a settembre del 2021. In questo modo, forse sarebbero stati tutti soddisfatti, creditori e debitori. A parte questa considerazione di chi scrive, ritorniamo ad analizzare il dato normativo del decreto Ristoro, in merito al blocco dei pignoramenti immobiliari.
Sul punto relativamente alla proroga del 54 ter prevista dal DL 137 in commento, di cui ai requisiti applicativi e alle interpretazioni giurisprudenziali, si rimanda a quanto già scritto su questo giornale al seguente articolo: https://www.glistatigenerali.com/gestione-del-risparmio_immobiliare/sospese-aste-e-pignoramenti-prima-casa-per-6-mesi/
Altra questione riguarda invece la dubbia interpretazione da disvelare in merito alla formulazione dell’articolo 4 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto sembrerebbe sancire l’inefficacia dei pignoramenti eseguiti dal 25 ottobre 2020 ad una data non precisata, ma che non potrà essere oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto-legge in questione. Invero non si comprende, da un lato, il perchè del limitato arco temporale di riferimento applicativo del DL in questione; dall’altro sembra che il blocco del pignoramento, anzi “l’inefficacia” che è stata prevista, abbia una portata più ampia rispetto al precedente 54 ter. Difatti dalla lettera dell’articolo, appare che il pignoramento immobiliare, in ogni sua fase, sia privo di effetti: notifica, trascrizione, iscrizione a ruolo ecc. Inoltre si parla di abitazione principale e non di prima casa, ciò sembrerebbe far rientrare anche le case di lusso.
Vedremo come i vari Tribunali italiani si comporteranno e quale giurisprudenza ulteriore si formerà di fronte alle varie istanze covid con richiesta di proroga 54 ter e art. 4 DL 137, che verranno presentate per sospendere le aste immobiliari
Per info e contatti: avvocatomandico@libero.it – cell 3398902342
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