Governo
Direttiva copyright. Anche l’Authority chiede modifiche
Da mesi, in un silenzio quasi assordante, il Legislatore italiano sta procedendo nel lungo percorso di adozione della Direttiva Europea n. 790, meglio nota come Direttiva Copyright. E da mesi, alcuni di noi, stanno avvertendo come nei diversi testi discussi e approvati si nascondessero alcune storture che non solo mettono a rischio un pieno utilizzo di internet da parte degli utenti e dei creatori di contenuti ma allontanano la norma italiana dallo spirito e dal contenuto della Direttiva stessa. Questi avvertimenti che abbiamo lanciato anche su questo giornale in passato oggi vengono sottolineate addirittura dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente inviato al Parlamento il parere relativo allo Schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Copyright. Di seguito vi propongo una breve analisi dei principali rilievi mossi dall’Authority. Se volete fare un ripasso vi rimando a due incontri on line realizzati nell’ottobre scorso, quasi un anno fa e lo scorso aprile.
L’Autorità ha rilevato come alcune disposizioni dello Schema di Decreto risultino essere estranee e non conformi ai principi previsti dalla Legge di Delegazione 2019 ed ha sottolineato la generale natura anticoncorrenziale dell’impianto normativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 Agosto.
In particolare per quanto riguarda l’art. 15 della Direttiva, secondo l’Antitrust lo Schema di decreto individua meccanismi negoziali che limitano la libertà contrattuale delle parti e che, peccando di “gold plating”, finiscono per determinare ingiustificati vincoli all’autonomia negoziale.
Per quanto riguarda il concetto di “estratti molto brevi”, secondo l’AGCM, lo schema non appare fornire una definizione adeguata essendo eccessivamente generica e di difficile applicazione pratica. Come si legge nel parere, la nozione di «estratti molto brevi» dovrebbe, al contrario, essere ricondotta entro parametri certi e definiti quali ad esempio il numero di caratteri/battute dell’estratto. Inoltre, si è evidenziato che le modalità di trasposizione in Italia dell’art. 15 non trovano riscontro nelle esperienze dei principali Stati membri che già hanno concluso l’iter di recepimento come Germania e Francia.
Relativamente all’art. 17, lo Schema da un lato non recepisce adeguatamente in taluni punti previsti dalla Direttiva e dall’altro ignora quanto affermato dalla Commissione nelle Linee Guida sull’art. 17. Secondo l’AGCM il concetto di “massimi sforzi” che il prestatore di servizi deve porre in essere per ottenere le autorizzazioni, dovrebbe includere l’effettivo coinvolgimento delle imprese di intermediazione.
Il parere sottolinea come il filo conduttore che dovrebbe permeare lo Schema di decreto dovrebbe essere lo sviluppo di strumenti che favoriscano l’efficace negoziazione dei diritti, sulla base dell’autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d’impresa.
Al contrario, le disposizioni evidenziate delineano un approccio che vede lo stato eccessivamente protagonista e che non incentiva le dinamiche negoziali. Nel redigere lo Schema di Decreto il Governo ha in diverse occasione travalicato criteri e confini della delega parlamentare e della stessa Direttiva Copyright compromettendo il quadro complessivo della normativa sul diritto d’autore.
Insomma c’è bisogno ancora di approfondire e soprattutto il Legislatore, in questo caso il Parlamento italiano che nelle Commissioni di Camera e Senato sta esprimendo il parere sul testo del decreto legislativo approvato lo scorso agosto ha tutto il tempo per fare audizioni e confrontarsi con tutte le parti in causa. Soprattutto gli utenti e i creators, come chiediamo da tempo.
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