Terrorismo
Una precisazione sullo stato d’emergenza
Nella notte di venerdì, con Parigi ancora sotto attacco, il governo francese ha dichiarato lo stato d’emergenza, una misura eccezionale che può essere disposta in seguito a gravi pericoli per l’ordine pubblico, o in caso di avvenimenti che presentano, per loro natura e gravità, il carattere di calamità pubblica. L’istituto è stato inserito nell’ordinamento francese nel 1955, ed è regolato da una legge ordinaria. Hollande, nel suo discorso alle camere riunite, ha dichiarato di volerlo “costituzionalizzare”, affiancandolo probabilmente allo stato d’assedio, previsto dall’articolo 36 della Costituzione del 1958. Nel merito però, non è stato chiarito cosa comporterebbe questa modifica. Per le informazioni filtrate finora, possono essere date due interpretazioni.
1-Lo stato d’emergenza è uno strumento pesante, limita alcune delle libertà costituzionalmente garantite (quella di circolazione per esempio), e in un futuro dove probabilmente sarà sempre più necessario ricorrervi, è pericoloso che sia previsto da una legge ordinaria. Una legge ordinaria è modificabile immediatamente da una maggioranza parlamentare, e in materie così sensibili questo può portare inevitabilmente ad abusi. Se fosse invece regolato dalla Costituzione, ci sarebbe maggiore certezza sul suo regime giuridico, la cui gestione non sarebbe lasciata all’arbitrio di una maggioranza contingente. Se, inoltre, fosse nettamente distinto dallo stato d’assedio previsto dall’articolo 36 e dallo stato d’eccezione previsto dall’articolo 16 della Costituzione, la proposta sarebbe equilibrata e lungimirante.
2-La seconda possibilità è più preoccupante. Lo stato di emergenza consente al governo di prendere delle misure straordinarie in situazioni dove i normali rimedi non sono sufficienti. È bene ricordare che in caso di terrorismo ci troviamo di fronte ad una minaccia alla nostra sicurezza, ma non è in gioco la sopravvivenza dello Stato. Si configura quindi un grave pericolo per l’ordine pubblico, ma nulla di più. La minaccia è fisica, non politica. Le situazioni previste dall’articolo 16 e 36, evocati prima, contemplano invece un rischio per la sopravvivenza dello Stato in quanto tale. Per rendere l’idea può trattarsi di casi come un’invasione armata, un’insurrezione, un pericolo per l’indipendenza della nazione e così via. Se attraverso la modifica costituzionale si inserisce il principio che in caso di attacchi terroristici ci si trova di fronte ad un’emergenza paragonabile allo stato d’assedio o peggio allo stato d’eccezione, e che quindi il Presidente della Repubblica (secondo quanto previsto dall’articolo 16 della Costituzione) può fare tutto ciò che ritiene necessario per tutto il tempo che ritiene necessario per far fronte alla minaccia, allora si apre la strada ad una compressione delle libertà troppo profonda per poter essere sopportata da una democrazia. Il potere esecutivo passerebbe da essere troppo debole, come è apparso nelle ore immediatamente successive agli attacchi, a essere troppo forte nel lungo periodo.
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