Professioni
Antiriciclaggio. Le regole tecniche per gli Avvocati
Il 20 settembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato – ai sensi degli Art.li 11, comma 2 e 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2017 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per gli avvocati), – 14 regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell’Economia e Finanze. Il documento concernente i Criteri e le Metodologie è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili Linee Guida per l’implementazione del D.Lgs. 231/2007, a seguito della modifica intervenuta nel 2017. Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l’emanazione del decreto 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione” , vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, tra cui il CNF, il compito di applicare e coadiuvare, con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati. L’approvazione ha fatto seguito al parere, in senso favorevole, rilasciato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell’Economia e Finanze.
Le regole tecniche sono volte a facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni. Oltre alle regole tecniche, vi sono i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con specifico riferimento alla cd. verifica semplificata. La normativa è corredata da una modulistica di riferimento, predisposta dal CNF a supporto dell’adempimento dei vincoli antiriciclaggio. Questi documenti dovrebbero divenire strumenti utili, per gli studi legali, al fine di adeguare e misurare l’attività di adeguata verifica al livello di rischio connesso alla clientela coinvolta e al tipo di attività che l’avvocato è chiamato a svolgere. Il principio ispiratore è l’approccio basato sul rischio, a cui ogni studio legale deve adeguarsi e introdurlo nei sistemi di gestione, come costante imperativa. la vigilanza richiesta all’avvocato dovrà essere da un pregnante, incisiva, frequente, profonda, estesa e proporzionale e quindi “crescente” con l’aumentare del livello di rischio cui l’avvocato si trova di fronte. L’avvocato dunque è onerato di un costante dovere di controllo della clientela e dell’operazione e/o servizio richiesto, sia in sede della c.d. “autovalutazione dei rischi” sia in fase di “adeguata verifica della clientela”, al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sussistente caso per caso. Va da sé che tale controllo sarà meno dettagliato nelle situazioni in cui la rischiosità è bassa, mentre sarà più più approfondito, laddove il livello di rischio sia critico.
A quali avvocati e quando si applicano gli obblighi antiriciclaggio?
Va detto che rispetto agli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, per gli avvocati (e i notai) sussiste un ambito di applicazione più limitato. In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c), D.Lgs. 231/2007, la predetta disciplina si attua tenendo conto: della tipologia di cliente, del tipo di operazione, incarico e di prestazione professionale. Sul punto si precisa quanto segue, in via preliminare:
• ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera f), D.Lgs. 231/2007, per cliente si intende “il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”;
• ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera t), D.Lgs. 231/2007, per operazione si intende “l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale”;
• ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera h), D.Lgs. 231/2007, per conferimento di un incarico si intende “attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo”;
• ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera gg), D.Lgs. 231/2007, per prestazione professionale si intende “una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”.
Per cui, si applicherà la normativa in parola allorquando, in nome o per conto dei propri clienti, l’avvocato compie qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, od anche quando assiste i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Esenzioni.
La Regola Tecnica n. 2, specifica che pur restando fermi in capo agli avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23, comma 2 (l’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita), e 30 (gestione del denaro altrui) del Codice Deontologico Forense, non rientra nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio e quindi sono esenti le seguenti attività:
a) la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
b) l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
c) l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
d) gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss. c.c. e 720-bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c.;
e) gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
f) l’incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della Legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014;
g) l’incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c. e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c.;
e più precisamente:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
La valutazione del rischio
La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche con l’ausilio di professionisti e/o di società di consulenza, fermo restando quanto previsto al comma 4, art 15 del Decreto in coerenza con il principio dell’approccio basato sul rischio di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2007, affinchè gli avvocati adottino procedure coerenti e oggettive per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività. Gli avvocati devono effettuare una valutazione della tipologia di rischi cui siano esposti e possono farlo seguendo una policy fatta di vari step:
Il primo step : tracciare in forma scritta, la data e la tipologia degli incarichi che tipicamente l’avvocato riceve.
Il secondo step: è poi quello di individuare se, e in che misura, l’avvocato riceve incarichi professionali che rientrano nell’ambito del D.Lgs. 231/2007.
Il terzo step: predisporre un elenco di incarichi con identificazione di elementi di potenziale rischio. A ciò può essere d’ausilio, l’identificazione e valutazione dei clienti e/o delle operazioni che presentano indici di rischio.
Il quarto step: predisposizione di un questionario, una sorta d’intervista di adeguata verifica da fare al cliente soprattutto avuto riguardo allo scopo dell’operazione, del negozio giuridico, che il cliente vuole porre in essere.
Il quinto step: adottare procedure di controllo e monitoraggio costante della modulistica interna dello studio legale, verificare e supervisionare i dipendenti e collaboratori che aiutano l’avvocato, nel reperimento della documentazione di adeguata verifica; nominare un responsabile antiriciclaggio dello studio, con indicazione di ruolo e funzioni; dell’eventuale adozione nello Studio dell’avvocato di una procedura in materia di “whistleblowing” in virtù di quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 231/2007 (in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni
Chi sono i Clienti a basso rischio?
La Regola tecnica contrassegnata al n. 5, elenca le categorie di clienti considerati a basso rischio:
· pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
· società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
· società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
· soggetti sottoposti a vigilanza;
· enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all’art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
· clienti aventi sede legale in aree geografiche a basso rischio.
Consegue, conformemente alla Regola tecnica n. 9, che in ipotesi di basso rischio di riciclaggio operano le misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica. Per esempio, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l’Avvocato sarà esentato:
· dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
· dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
Adeguata verifica
L’adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:
· identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e del titolare effettivo;
· verifica dell’identità;
· acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura;
· controllo costante.
A tal proposito, la Regola Tecnica n. 8 prevede che l’Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:
· servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni
· acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite
Persone politicamente esposte
La regola n. 13 riguarda il cliente esposto “politicamente”: “Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, i database che offrono tale servizio di verifica costituiscono – a supporto dei prescritti adempimenti – fonti sulle quali l’Avvocato può riporre legittimo affidamento”.
Una volta eseguita l’identificazione del cliente e verificata l’identità (nonché aver profilato il rischio connesso alla prestazione professionale), l’avvocato è tenuto ad adempiere ad un ulteriore obbligo posto dalla normativa, la quale, infatti, prevede che lo stesso si impegni a svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente, al fine di:
a) mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente;
b) individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione della prestazione professionale).
Tale controllo si esercita attraverso l’esame aggiornato della complessiva operatività del cliente.
Obblighi di conservazione
Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall’Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica – idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.
Costituiscono idonea modalità di conservazione (Regola tecnica n. 12):
a) i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni;
b) i sistemi di autenticazione e autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’avvocato e al relativo archivio cartaceo.
Scarica la documentazione per l’applicazione delle norme sull’antiriciclaggio per gli avvocati
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