Immigrazione

La promozione dei diritti dei bambini con disabilità nel sistema legislativo

14 Ottobre 2015

Normativa giuridica

Quadro italiano

Cosa si intende per un bambino “ invalido civile”?

Un bambino che manifesta diversi gradi di difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni tipiche in base alla sua età.

Possono essere riconosciute due provvidenze economiche: l’indennità di frequenza e l’indennità di accompagnamento:

Indennità di frequenza

*L’indennità di frequenza vieni percepita quando il bambino è riconosciuto:

“Minore invalido, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o ipoacusico”

L’indennità di frequenza viene erogata a un minore che frequenta una scuola di ogni ordine e grado pubblica o privata per i mesi di frequenza, anche saltuaria (anche dei centri estivi comunali).

Viene erogata l’indennità anche per i mesi di frequenza di un centro riabilitativo pubblico o convenzionato, con una precisazione: la riabilitazione deve essere stata prescritta da un medico specialista pubblico, appartenente alla Neuropsichiatria infantile.

-La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia denominata “DSA” come disturbi specifici di apprendimento.

Per i bambini o ragazzi dislessici vieni erogata dall’INPS l’indennità di frequenza (legge 289/90) a seguito di presentazione della domanda.

-Con la sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due norme che impediscono la concessione dell’indennità di frequenza ai minore stranieri con disabilità se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Nel Decreto-Legge INPS del 24 giugno 2014, n° 90 sono state approvate le Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Inoltre ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (art. 25, commi 5 e 6).
Va fatta attenzione in quanto il sopraindicato decreto fa riferimento unicamente alle prestazioni di carattere economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e handicap ai sensi della legge nr. 104/92.
– MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ”. Esse fanno riferimenti espliciti agli AI e anche alunni con BES.

Le Linee Guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari, ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni.

Gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del CF dove la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio si cita il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92. Ora, non potendo procedere alla richiesta di vista all’INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. n ° 104/92 da consegnare alla scuola.

Anche gli alunni irregolari con DSA che necessitano della certificazione ai sensi della l. n° 170/10 fanno riferimento alla procedura sopra indicata.

-Per avere il sostegno a scuola, i figli di immigrati irregolari devono chiedere la certificazione all’INPS, ma il sito richiede la residenza anagrafica. Il problema è che chi è senza permesso di soggiorno, pur avendo magari un domicilio, non risulta iscritto. Per un pasticcio burocratico i bambini immigrati con disabilità, che hanno i genitori irregolari, non possono iscriversi alle scuole elementari e medie e avere un insegnante di sostegno.

La legislazione italiana garantisce il diritto allo studio anche agli alunni figli di irregolari, ma per i alunni con disabilità c’è una barriera molto burocratica. Per avere diritto al sostegno devono chiedere infatti la certificazione della loro disabilità all’ INPS. La richiesta va fatta on-line. I genitori  immigrati senza una residenza anagrafica non possono accedere al servizio telematico. Chi è senza permesso di soggiorno, anche avendo un domicilio, non è iscritto all’anagrafe di un comune e quindi non ha una residenza. Questa procedura varia da regione a regione (attribuzione CF provvisorio e altro).

*Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento viene erogata quando sul verbale delle disabilità è scritto:

“Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”

oppure

“Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”

oppure

“Minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”

L’indennità vieni percepita per 12 mesi. Non dipende dal fatto che il bambino frequenti la scuola o un centro riabilitativo.

-Nel caso in cui il bambino sia inserito in un istituto la cui retta risulta totalmente coperta dell’ente pubblico non viene erogata l’indennità.

È importante sottolineare che l’indennità di frequenza è incompatibile con quella di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione per sordi.

Non ci sono riferimenti in merito che riguardino solo gli alunni stranieri con disabilità.  Decreto-Legge INPS del 24 giugno 2014, n° 90 sono state approvate le Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Inoltre ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, rilevanti novità per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (art. 25, commi 5 e 6).

Va fatta attenzione in quanto il sopraindicato decreto fa riferimento unicamente alle prestazioni di carattere economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e handicap ai sensi della legge nr. 104/92.

– MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri ”. Esse fanno riferimenti espliciti agli AI e anche alunni con BES.

Le Linee Guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari, ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni.

Gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del CF dove la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio si cita il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92. Ora, non potendo procedere alla richiesta di vista all’INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. n ° 104/92 da consegnare alla scuola.

Anche gli alunni irregolari con DSA che necessitano della certificazione ai sensi della l. n° 170/10 fanno riferimento alla procedura sopra indicata.

-Per avere il sostegno a scuola, i figli di immigrati irregolari devono chiedere la certificazione all’INPS, ma il sito richiede la residenza anagrafica. Il problema è che chi è senza permesso di soggiorno, pur avendo magari un domicilio, non risulta iscritto. Per un pasticcio burocratico i bambini immigrati con disabilità, che hanno i genitori irregolari, non possono iscriversi alle scuole elementari e medie e avere un insegnante di sostegno.

La legislazione italiana garantisce il diritto allo studio anche agli alunni figli di irregolari, ma per i alunni con disabilità c’è una barriera molto burocratica. Per avere diritto al sostegno devono chiedere infatti la certificazione della loro disabilità all’ INPS. La richiesta va fatta on-line. I genitori  immigrati senza una residenza anagrafica non possono accedere al servizio telematico. Chi è senza permesso di soggiorno, anche avendo un domicilio, non è iscritto all’anagrafe di un comune e quindi non ha una residenza. Questa procedura varia da regione a regione (attribuzione CF provvisorio e altro).

Non ci sono riferimenti in merito che riguardino solo gli alunni stranieri con disabilità.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi

Gli Stati Generali è un progetto di giornalismo partecipativo

Vuoi diventare un brain?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.