Immigrazione

Diritti Umani delle persone immigrate con disabilità e politiche di empowerment

11 Ottobre 2015

Quadro italiano

Le persone con disabilità hanno pochi diritti e se sono immigrati ancora meno. Lo ha denunciato la Federazione italiana per il superamento dell’handicap nel corso di un convegno dell’Isfol. Secondo l’ex presidente della Federazione Pietro Barbieri è necessario cambiare la legge sulla cittadinanza per permettere di ottenerla in tempi più brevi. Senza la cittadinanza le persone immigrate con disabilità non possono accedere ai necessari presidi di assistenza sanitaria e sociale.

“Una persona immigrata con disabilità non ha gli stessi diritti di una persona italiana con disabilità, che già ne ha pochi. I servizi e l’assistenza, infatti, spesso sono preclusi a chi non ha un permesso di soggiorno sanitario”, ha detto in particolare Pietro Barbieri. “Sono molte le questioni aperte. È un fenomeno che c’è e che non è ancora molto conosciuto. Spesso la disabilità viene riportata qui in Italia, magari in seguito a un incidente sul lavoro, ma spesso queste persone che molte volte lavorano in nero, non hanno né copertura né riconoscimento dei diritti”.

Per approfondire l’argomento cerchiamo di capire qual è oggi la Normativa giuridica per le persone immigrate con disabilità e alunni immigrati con disabilità (ID). In quanto sto trattando un argomento che riguarda i minori ID dobbiamo fare riferimento alla posizione regolare o non regolare dei loro genitori, in quanto i minori sono iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori.

Analizzando l’evoluzione della Normativa negli ultimi anni si nota, direi una categorizzazione della popolazione immigrata con disabilità con carattere anche fortemente discriminatorio.

Per essere più esplicita farò la seguente classificazione:

Quadro -1: Famiglie immigrate regolari, quindi in possesso di permesso di soggiorno (CE e annuale).

Quadro -2: Famiglie immigrate irregolari, senza permesso di soggiorno.

Quadro-3: Famiglie immigrate UE con attestazione di soggiorno permanente (e la categoria con requisiti con meno di 5 anni).

Quadro -4:Famiglie immigrate UE senza attestazione di soggiorno.

La legislazione Italiana prevede delle prestazioni di welfare a favore delle persone con disabilità di quale alcune prestazione sottoposte a requisiti reddituali. Ad esempio:

– la pensione di invalidità (per gli invalidi civili al 100%);

– l’assegno di invalidità civile (per coloro con un coefficiente di invalidità pari o superiore al 74%);

– gli assegni per i ciechi assoluti e parziali;

– la pensione per i sordomuti;

Altre invece per le quali è influente il fattore reddituale:

– l’indennità di accompagnamento per i disabili non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

– l’indennità di frequenza per i minori non in grado di compiere le funzioni proprie dell’età;

– l’indennità speciale per i ciechi parziali o quella di comunicazione per i sordomuti.

Vediamo in quale misura il principio di parità di trattamento sono applicate nei confronti degli immigrati con disabilità .

-L’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. sull’immigrazione) all’inizio ha previsto un principio di parità di trattamento con i cittadini italiani nell’accesso alle prestazione elencate prima. Ma è una “parità di trattamento” limitata , in quanto fa riferimento solo a cittadini immigrati extracomunitari muniti di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Includendo anche quelli titolari di un titolo di soggiorno della durata di almeno un anno, Paesi Terzi che a lungo tempo è stata violata.

– Con la legge finanziaria del 2001 l’ art.80 comma 19 della legge. n. 388/2000 , chiamato “principio di parità di trattamento” venne riconosciuta solo a favore degli immigrati con disabilità provenienti da Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti non membri dell’ UE. Questa disposizione ha introdotto un requisito discriminatorio, violando il principio costituzionale di uguaglianza .Gli immigrati con disabilità regolarmente soggiornanti, ma in possesso del solo permesso di soggiorno ordinario sono stati esclusi da ogni beneficio assistenziale.

– La Corte Costituzionale con la sentenza n. 11/2009, ha affermato l’illegittimità costituzionale del requisito del permesso di soggiorno CE “per l’accesso alla pensione di inabilità per l’intrinseca irragionevolezza del complesso normativo che subordina l’accesso alla prestazione assistenziale al requisito quale la carta di soggiorno che presuppone il raggiungimento di un requisito reddituale che a sua volta preclude l’accesso alla prestazione medesima, con conseguente effetto discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri”.

– Ordinanza n. 285/2009, la Corte Costituzionale afferma l’illegittimità di ogni discriminazione tra cittadini nazionali e stranieri regolarmente soggiornanti nell’accesso a prestazioni sociali dovuta all’entrata in vigore nell’ordinamento italiano della Convenzione ONU per la tutela delle persone con disabilità, ratificata nell’ordinamento nazionale con legge 3 marzo 2009.

– Sentenze n. 187/2010 e del 16 dicembre 2011, n.329. La Corte Costituzionale nuovamente afferma l’illegittimità costituzionale nell’accesso alle prestazioni nazionali di welfare, tra cui quelle per le persone disabili, degli stranieri immigrati regolarmente soggiornanti in Italia, ma senza permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, in ragione del contrasto della norma italiana con la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Convenzione Europea dei diritti umani dispone all’art. 14 che il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione debba essere assicurato a tutti senza alcuna distinzione.

– Il secondo riconoscimento, quello relativo alle minorazioni civili, è necessario per accedere ad una serie di agevolazioni (IVA, IRPEF, esenzione ticket) e prestazioni (l’erogazione degli ausili, ad esempio). In questo quadro si inserisce la nuova Legge 01.03.2006, n° 67 che prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti discriminatori nelle forme previste dall’art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del Testo unico sull’immigrazione in favore dei disabili stranieri.

– Con la sentenza 4110, il 14 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha deliberato il riconoscimento all’assegno di invalidità civile come nuovo diritto per la popolazione straniera con disabilità disoccupata presente in Italia .

E infine con grave ritardo si legge la risposta del INPS:

– Messaggio INPS 13983 del 4 settembre 2013 si allinea finalmente all’orientamento giurisprudenziale.

Nel messaggio si nota la posizione di salvaguardia rispetto al contenzioso pregresso, in particolare verso chi ha citato in giudizio l’Istituto. La circolare precisa, che le pronunce della Corte Costituzionale debbono trovare applicazione a tutte quelle situazioni che non si siano ancora definite con sentenze passate in giudicato ; potranno quindi essere riesaminate le posizioni di coloro i quali si sono visti rigettare la domanda di concessione e non abbiano presentato ricorso o nel caso che questo ricorso non sia ancora giunto a termine.

Nonostante vengano elaborati continuamente nuovi modelli della disabilità, oggigiorno il paradigma predominante è il modello biopsicosociale basato sul rispetto dei diritti umani, che si sintetizza nello slogan del movimento internazionale delle persone con disabilità : “Niente su di noi, senza di noi”.

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