Bioetica

Una legge per la maternità surrogata? La propone l’Associazione Luca Coscioni

3 Marzo 2016

Oggi l’Associazione Luca Coscioni, durante una conferenza presso la sala stampa della Camera dei deputati, ha presentato una proposta di legge sulla maternità surrogata, Disciplina della gestazione per altri.

La premessa di Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario e Tesoriere dell’Associazione, è che lo strumento migliore per evitare e ridurre gli abusi sia la regolamentazione e non l’invocazione di reati universali.

«Nel dibattito su ciò che, in modo dispregiativo, è chiamato utero in affitto in pochi sembrano voler distinguere tra sfruttamento e solidarietà, tra mercificazione e progetto parentale. I rischi per le donne, paventati da molti, e le discriminazioni si contrastano solo colmando il vuoto normativo nel quale si annidano. Per questo con gli esperti dell’Associazione abbiamo preparato un testo di legge per regolamentare la gravidanza per altri anche nel nostro Paese, tutelando le donne attraverso limiti e paletti e garantendo così i diritti di tutti».

Si comincia con le definizioni: «Per gestazione per altri s’intende quella di una donna che volontariamente e liberamente ospita nel proprio utero, fino al termine della gravidanza, un embrione prodotto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e che, prima dell’inizio della gestazione, si è impegnata con atto irrevocabile, da sola o unitamente alla persona con cui è sposata o è convivente, a partorire il figlio del genitore o dei genitori e rinunciare a qualsivoglia diritto genitoriale sul bambino che nascerà. Tutti i soggetti qui coinvolti accettano integralmente il contenuto del successivo articolo 6 con dichiarazione inclusa nell’atto di cui al successivo articolo 5» (articolo 1).

I gameti possono essere donati oppure appartenere a chi si rivolge alla gestazione per altri, ma non dalla gestante (articolo 2). In questo modo la portatrice non sarà geneticamente affine al nascituro.

Quando si può fare ricorso alla gestazione per altri?

Quando i richiedenti sono maggiorenni, viventi e in età potenzialmente fertile; quando ci sono problemi di salute o condizioni che impediscono la riproduzione, sia per coppie di sesso diverso sia dello stesso sesso. È anche possibile farvi ricorso se giudicato opportuno all’interno del rapporto tra medico e paziente e nel rispetto della normativa vigente. La condizione necessaria sarà, in tutti i casi, l’informazione completa riguardo alle conseguenze giuridiche della pratica a entrambe le parti, così come un supporto psicologico (articolo 3).

Le donne che possono portare avanti la gravidanza per altri devono essere maggiorenni e avere già altri figli, non essere in condizioni di bisogno – cioè essere in grado di provvedere al proprio mantenimento – e dovranno sottoporsi ad alcuni esami clinici previsti dalla normativa vigente, equivalenti a quelli richiesti per la donazione dei gameti al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità (articolo 4).

L’accordo di gestazione per altri è una scrittura privata tra i soggetti, firmata davanti a un avvocato che attesta l’autenticità della firma e l’effettiva e consapevole volontà della donna portatrice. Quest’ultima rinuncia all’esercizio di qualunque ruolo genitoriale e s’impegna a sottoporsi agli accertamenti medici necessari e previsti nel corso di una gravidanza. Tutte le spese sono a carico del genitore o della coppia di genitori. A tale importo andrà aggiunto un rimborso equivalente alla perdita del reddito durante il periodo precedente alla gestazione, durante e successivo. Il genitore o i genitori si assumono la piena custodia del nascituro. Tutte le parti devono rispettare la riservatezza e la confidenzialità dell’accordo (articolo 5).

Al nato sarà attribuito lo statuto di figlio di chi ha chiesto di accedere alla surrogata, e così sarà indicato nell’atto di nascita. Il consenso originariamente formulato non è revocabile e i genitori non possono disconoscere o negare il rapporto di filiazione (articolo 6).

Infine, per quanto riguarda l’applicazione delle tecniche di riproduzione e per i divieti e le sanzioni si rinvia alle norme in vigore in materia di procreazione medicalmente assistita, cioè alla legge 40 (articolo 7).

Una legge perfetta? No. Una legge che risolverebbe tutte le possibili complicazioni? Nemmeno.

È una legge che ha il merito di provare a regolare una possibile decisione libera e informata di alcune persone. E che non si appoggia sui possibili abusi per giustificare un divieto per tutti.

In ogni accordo e in ogni decisione si possono verificare difficoltà o controversie. Succede in ogni circostanza e non può essere una ragione abbastanza forte per impedire e per formulare un no assoluto. Anche nei matrimoni possono verificarsi complicazioni, litigi, dispute e ripicche. Alcune parti possono essere o sentirsi danneggiate. Da questo non segue l’inferenza «allora dovremmo vietare a tutti di scegliere di sposarsi».

Siamo fatti diversamente, abbiamo preferenze e gusti differenti. Per questo un sistema autoritario e moralistico è peggiore di uno liberale e leggero dal punto di vista giuridico. Questa proposta potrebbe essere un inizio su cui discutere e ragionare, sottraendosi alle espressioni ormai irrigidite ma poco sensate, come «è immorale comprare i bambini» o «non si mercifica il corpo delle donne!».

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