Benessere

Cassazione: il danno da vaccino ricada sulla collettività

12 Maggio 2018

Che l’argomento vaccini sia ostico e complesso non vi sono dubbi. Ne è riprova la regolare frequenza con cui la Magistratura interviene per fare chiarezza su questioni giuridiche connesse. Ma ciò svela anche le deficienze dei nostri ordinamenti che sulla materia non hanno previsto una Commissione di Bioetica ad hoc che invece, alla luce delle interpretazioni di legge e di normative complesse, si impone.

Di recente è stata emanata la sentenza della Corte di Cassazione n. 11339 del 10 maggio 2018 sulla possibilità di ottenere un giusto risarcimento del danno da vaccinazioni. La sentenza si riferisce agli effetti degenerativi permanenti che godono di valore retroattivo anche per quelle non obbligatorie o che almeno erano tali fino al giugno 2017 (Legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”). Ricordiamo che le vaccinazioni obbligatorie sono oggi 10: versus poliomielite,difterite,tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae tipo B, morbillo, rosolia, parotite, varicella. L’obbligatorietà per le ultime quattro è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro che il decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome:anti-meningococcica B, C,anti-pneumococcica,anti-rotavirus., le neo-facoltative

La Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, l’articolo 1, comma 1, della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica”.

In definitiva non è costituzionalmente lecito, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze.

Come noto, le leggi che dispongono i risarcimenti pecuniari ai danneggiati da vaccino, o alle loro famiglie in caso di decesso, sono due: la L. 210/92 e la sua integrazione risarcitoria L. 229/05.

Tramite questi combinati disposti, il soggetto danneggiato percepisce quindi un assegno bimestrale per tutta la vita; in caso di decesso a causa delle patologie collegate al diritto all’indennizzo ex legge 210/92 gli aventi diritto percepiranno lo stesso assegno (reversibile) per i successivi 15 anni ovvero l’assegno una tantum  pari a 77.468,53 €.

L’importo dell’indennizzo varia a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria attribuita al danno dalla Commissione Medica Ospedaliera sulla citata tabella B.

Modificazioni ed integrazioni apportate alla legge 210/92, concernono ulteriori misure economiche, in particolare:

1. nel caso in cui la persona abbia contratto più di una malattia (doppia patologia), alla quale consegua un esito invalidante distinto, ha diritto ad un indennizzo aggiuntivo in misura non superiore al 50% del valore dell’indennizzo  riconosciuto in base alla legge 210/92;

2. i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana – hanno diritto ad un indennizzo aggiuntivo, a domanda, istituito con legge 229/05;

3.le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana – possono ottenere un assegno una tantum corrispondente al 30% dell’indennizzo ex legge 210/92 già percepito (per ogni anno) per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l’ottenimento dell’indennizzo della legge 210/92;

4. le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie – per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana – possono presentare infine apposita domanda per ottenere un assegno una tantum di importo da definire ma in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo ex legge 229/05, per il periodo intercorrente fra la manifestazione dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05.

La Suprema Corte introduce dunque una nuova formulazione nella chiave di lettura della legge: le vaccinazioni ritenute non obbligatorie e che non rientravano sensu strictu nella formulazione del danno da risarcire.

La lettura di tale sentenza offre lo spunto per numerose considerazioni:

1)   La tematica dei danneggiati da vaccino dunque esiste, è quantitativamente consistente in circa 700 individualità che saranno certamente implementate alla luce della presente sentenza. Ossia il numero di questi soggetti potrebbe essere destinato a salire perché la Cassazione ha ampliato la coorte degli interessati;

2)  E’ derivata anche una non poco influente ottica interpretativa dell’art.32, in base alla quale al soggetto non può essere chiesto di correre un rischio individuale, possibile anche se raro, per evitare un danno alla società. La quale deve condividere eventuali penalizzazioni occorse. Dunque nasce una questione di diritto: la Carta Costituzionale, nella fattispecie art.32, intende primario l’interesse individuale o quello collettivo? La sentenza della Corte Suprema lascia uno spazio interpretativo ampio. Vero è che la prerogativa e il diritto individuale presumono massimo rispetto sugli interessi collettivi, ma è anche vero che la società nel suo complesso si debba far carico degli eventuali rischi occorsi per atti che la possano proteggere ma che al contempo possono ledere l’individuo.

3) Il tema dunque sarà prossimamente oggetto di più ampie valutazioni, vuoi perché la tematica costituzionale dell’obbligo è ancora da valutare nella sua pienezza, vuoi perché sta mutando il quadro socio-politico e certamente alcune di queste considerazioni verranno ulteriormente sviluppate;

4) Un nuova ottica circa la cosidetta “immunità di gregge”. Ciò non inficia il rilievo scientifico ma mette in parziale discussione quello del diritto collettivo. Tutela dell’immunità di gregge certamente ma anche tutela contestuale del singolo soggetto che subisce un danno per la causa collettiva. Vero è che tale materia è di stretta competenza medica e che le relative deduzioni, di interesse collettivo e quindi di diritto, possono essere sviluppate di concerto con le risultanze scientifiche. Tuttavia valutazioni di ordine giuridico- costituzionali servono a dirimere ogni dubbio. La questione non è di poco perché la strumentalizzazione è dietro l’angolo e foriera di possibile disinformazione della pubblica opinione.

 

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