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Truffa con l’Euribor sui mutui: si può ottenere tutela?
La Commissione europea, tre anni dopo aver condannato il cartello bancario europeo, per aver truccato il tasso Euribor, ha finalmente tolto il segreto al testo della sentenza, scoperchiando il vaso di Pandora che celava uno dei più grandi scandali finanziari dei nostri tempi.
Chi vuole leggere tale sentenza può chiederla qui. Ma procediamo con ordine.
Il tasso variabile nei contratti di finanziamento in generale (leasing, mutui, ecc.) è composto da una componente fissa, che viene aggiunta, in percentuale, ad una parte variabile determinata in base ad uno o più parametri di indicizzazione (ad es. l’Euribor, il Prime Rate Abi, il Ribor, il Libor). Con l’avvento della moneta unica, i tassi nazionali (Pibor, Mibor, Ribor, ecc.) sono stati sostituiti da valori validi per ogni paese dell’area euro. I “candidati” prescelti a fungere da benchmark per il mercato interbancario, sono l’Euribor e l’Euro-Libor, incoraggiati da diverse associazioni bancarie.
Il tasso Euribor (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. L’Euribor viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di credito, per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con controparte altri primari istituti di credito) con scadenza una, due e tre settimane, e da uno a dodici mesi. L’Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito e non dipende dall’ammontare del capitale.
L’Euribor è dunque un tasso interbancario di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell’Unione Europea cedono i depositi.
La pubblicazione del tasso è demandata a un’associazione internazionale no-profit di diritto belga, fondata nel 1999: la Euribor-EBF con sede in Bruxelles. I suoi membri, sono le associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea della c.d. Euro Zona. Tali Associazioni sono riunite nella Federazione Bancaria Europea che – per sua stessa ammissione – è la voce degli interessi privatistici di oltre 5.000 banche europee in più di trenta diversi paesi europei.
L’Euribor, in particolare è composto da una media ponderata giornaliera delle quotazioni fornite su 13 “scadenze” da un insieme (attualmente) di 44 banche della zona euro (le c.d. banche di riferimento).
È la determinazione autonoma di una posta contabile, definita giornalmente quale media di voci stabilite dalle banche aderenti, senza alcun controllo superiore. L’indice Euribor, funge da parametro di riferimento per i tassi da applicare a molti altri prodotti, tra cui diversi strumenti derivati.
L’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio, è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche.
La manipolazione del tasso Euribor è stata dapprima oggetto, di inchiesta pubblicata dall’americana CFTC (Commodity Futures Trading Commision) circa lo scandalo che ha coinvolto la Barclays, il cui obbiettivo era alterare il Tasso Euribor in modo da aumentare il proprio guadagno sui derivati.
Nel documento pubblicato dalla CFTC è stato spiegato come i tassi Euribor venivano manipolati dagli istituti bancari in modo tale da poter registrare guadagni o limitare le perdite.
La Legge n. 287 del 10/10/1990 disciplina le “ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” e le statuizioni previste all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza). Ne deriva che l’applicazione del tasso Euribor, contrasta espressamente con la suddetta legge, che vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali(…)” ed ancora “Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”. Ciò detto, ritenuto che l’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile, ne consegue la nullità di un tale patto, “ad ogni effetto” giusta l’applicazione della normativa antitrust (Legge 287/1990). Il prodotto a cui è collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge, va da sé che non potrebbe produrre nessun interesse dovuto alla banca.
Ma ritorniamo al meccanismo. Quasi 50 istituti di credito, tra cui le italiane Intesa Sanpaolo, Unicredit e MPS, partecipano alla fissazione di questo tasso di mercato. Queste banche, organizzate nella Federazione bancaria europea (EBF), ogni giorno comunicano i tassi di interesse ai quali prendono denaro in prestito dagli altri istituti. L’informazione viene inviata entro le 11, all’agenzia finanziaria Reuters, che poi pubblica una media dei dati ricevuti che rappresenta la quotazione ufficiale dell’Euribor. Questo tasso è fondamentale in Europa perché fissa il prezzo di mutui, prestiti, derivati e decine di altri strumenti finanziari.
Proprio per evitare che qualcuno, indicando un tasso molto più alto o molto più basso, possa manipolare il tasso ufficiale Euribor, nel calcolo viene sempre eliminato il 15% dei valori più alti e il 15% dei valori più bassi. Il meccanismo, all’apparenza, è al di sopra di ogni sospetto.
La Commissione Ue ha accertato che in realtà «alcune volte, almeno uno dei trader coinvolti in queste discussioni, si rivolgeva all’incaricato dell’invio dei dati Euribor della propria banca per chiedere un inoltro di dati che seguisse una certa direzione o un livello specifico». Inoltre «almeno uno dei trader coinvolti in queste discussioni asseriva che avrebbe riferito o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati». Infine «alcune volte alcuni trader impiegati discutevano il risultato della finalizzazione del tasso Euribor, anche compresi i dati specifici inviati dalle banche, dopo che i tassi Euribor di una giornata fossero stati decisi e pubblicati».
Per effetto di tale accertamento, la Commissione, nel dicembre del 2013, condannava quattro dei più grandi gruppi bancari europei, a pagare una maxi multa da 1,7 miliardi di euro per aver partecipato a “cartelli illegali” per la manipolazione del tasso Euribor. Sembrerebbe una storia a lieto fine. Ma non è così.
La verità è che l’UE, posto sul piatto della bilancia il potenziale crack finanziario conseguente alle richieste di risarcimento di milioni di cittadini europei truffati, ha ben pensato di proteggere le banche nascondendo la testa sotto la sabbia, e con essa la sentenza incriminatrice.
In sostanza i traders stranieri ed italiani, che hanno manipolato il tasso Euribor, hanno provocato un danno ai sottoscrittori di mutui e derivati ancorati a tale tasso. Il danno, a carico di 2,5 milioni di famiglie italiane i cui contratti di mutuo sono legati all’Euribor, è stato stimato dalle associazioni dei consumatori in oltre 3 miliardi di euro, con una media di 1.200 euro di danni pro-capite. Ricordiamoci nel 2008 l’Euribor superò il tasso del 5,3%.
Quali considerazioni si possono trarre:
1. Si ripete quanto era già successo per il caso Volkswagen. I concorrenti stranieri, in questo caso la la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC), una agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti, creata nel 1974, che regola i futures e le opzioni hanno smascherato la consorteria collusiva europea, come del resto nel 2004 fecero gli europei nei confronti dello stesso fenomeno collusivo presente nei “liberisti” USA, con la multa comminata a Microsoft.
2. I mutui a tasso variabile, con interessi legati al tasso Euribor, contratti tra il 2005 ed il 2008 sono da considerare radicalmente nulli per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.)
3. Sulla base di tale ragionamento giuridico andrebbe quindi restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.
4. Negli USA una situazione così fatta darebbe origine ad una vasta class action a tutela dei consumatori. In Europa, ed in particolare in Italia, tali azioni hanno delle fortissime limitazioni. Ritengo però che, anche in questo caso, si svilupperanno molte azioni risarcitorie, anche in presenza di una fortissima aggressione, da parte del recupero crediti, alle prime case famigliari.
Come già veniva ricordato qui, negli ultimi sette anni, secondo i dati elaborati dal professor Maurizio Fiasco e resi noti dalla Consulta Nazionale Antiusura, oltre 450.000 famiglie italiane hanno subito un’esecuzione immobiliare. Questo numero può soltanto crescere a dismisura con la cessione degli NPL ai fondi speculativi. Nell’articolo citato la mentalità con cui i fondi speculativi mirano a sfruttare l’impoverimento di ampi strati della società italiana è, peraltro, ben illustrato nel video seguente.
http://www.dailymotion.com/video/x3w2e5e_serra-finanzia-renzi-poi-gli-chiede-la-legge_news)
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